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Illustrazione generata con AI: Islam, pluralismo religioso e ordine procedurale.
La Sharīʿa come ordine procedurale: il dibattito sulla dhimma e il pluralismo europeo
Nel dibattito europeo su Islam e liberalismo, la domanda viene spesso posta in termini troppo poveri: la tradizione giuridica islamica sarebbe compatibile oppure incompatibile con il liberalismo? È una contrapposizione che comprime secoli di elaborazione giuridica e produce, quasi sempre, due errori simmetrici: l’apologia che trasforma il passato in un modello perfetto e la condanna che lo riduce a una semplice negazione dello Stato di diritto.
L’articolo Islam, liberal proceduralism, and the case of ahl al-dhimma, pubblicato il 22 agosto 2026 sull’Oxford Journal of Law and Religion, propone un approccio comparativo. Kaminski, politologo, e al-Azami, studioso di diritto islamico, combinano teoria liberale e analisi delle fonti giuridiche islamiche. L’obiettivo è comprendere come tradizioni giuridiche diverse costruiscano la giustizia, evitando l’apologia identitaria e la condanna ideologica. È un’ambizione da valutare sulla solidità degli argomenti.
Gli autori non sostengono che il diritto islamico storico coincida con l’eguaglianza liberale moderna. Sostengono, piuttosto, che la Sharīʿa debba essere analizzata anche come un ordine procedurale: un sistema di norme, fori e limiti al potere entro cui le controversie potevano essere portate, valutate e decise.
Il banco di prova scelto è il regime degli ahl al-dhimma, le comunità non musulmane poste sotto protezione nell’ordine politico islamico premoderno. È un caso volutamente difficile: proprio per questo aiuta a distinguere ciò che quel sistema garantiva da ciò che, invece, non garantiva.
Non solo cosa si decide, ma come si decide
La chiave del saggio è la differenza tra giustizia sostanziale e giustizia procedurale. La prima chiede se tutti abbiano il medesimo status e i medesimi diritti; la seconda guarda alle regole con cui il potere viene esercitato e contestato: imparzialità del giudice, accesso ai tribunali, prevedibilità delle decisioni, possibilità di ricorso e limiti all’arbitrio.
Applicata alla storia islamica, questa distinzione non cancella la differenza di status tra musulmani e non musulmani. La riconosce. Ma impedisce di concludere che una condizione giuridica differenziata equivalga automaticamente all’assenza totale di tutele.
La lettura degli autori deve molto al lavoro di Anver M. Emon, cui il saggio si richiama esplicitamente. In Religious Pluralism and Islamic Law (2012), Emon ha proposto di studiare la dhimma come parte di un vero e proprio “empire of law”: un ordinamento premoderno con proprie logiche di governo, pluralismo religioso e definizione dei limiti dell’autorità. Non significa negare le diseguaglianze che caratterizzavano quello status, né ridurre il problema alla sola tecnica giuridica. Significa, più precisamente, non esaurire l’analisi nella sola categoria della discriminazione teologica, e chiedersi anche come diritto, potere e pluralismo interagissero nella pratica.
Kaminski e al-Azami portano questa intuizione un passo oltre, collocandola esplicitamente nel dibattito contemporaneo sul proceduralismo liberale. Gli autori descrivono un ordine in cui le minoranze potevano disporre di autonomia comunitaria in alcune materie e, al contempo, accedere ai tribunali islamici. La pluralità dei fori non era di per sé garanzia di eguale potere; poteva però offrire, in specifiche circostanze, margini concreti di scelta e di protezione.
In questa prospettiva, la siyāsa sharʿiyya non indica un potere senza confini. L’autorità politica operava entro un vocabolario normativo e sotto il controllo, non sempre lineare né uniforme, di giudici, giuristi, istituzioni e prassi locali. La protezione accordata dalla dhimma era una relazione giuridicamente strutturata, non una concessione puramente discrezionale del sovrano.
Un esempio, riportato dagli autori con una cautela necessaria, è la nota narrazione del califfo ʿAlī che compare davanti al giudice Shurayḥ in una controversia con un mercante ebreo. Il giudice non accetta la testimonianza del figlio di ʿAlī a favore del padre; il califfo perde quindi la causa. La trasmissione storica dell’episodio è discussa e non può essere assunta come la fotografia di un’intera epoca. Il suo rilievo sta anche nell’essere divenuto un paradigma normativo: nell’immaginario giuridico islamico, persino l’autorità più alta doveva poter essere sottoposta alle regole della prova e a un giudizio accessibile anche a un non musulmano.
Un pluralismo storico da leggere senza nostalgia
Parlare di proceduralismo non significa romanticizzare l’esperienza premoderna. Le condizioni della dhimma variavano nel tempo, da territorio a territorio e tra scuole giuridiche; le fonti registrano anche diseguaglianze, restrizioni, persecuzioni e violazioni delle stesse norme invocate come garanzia. Non esiste dunque una storia unica e pacificata della convivenza sotto i governi islamici.
Il punto è un altro: una lettura storicamente adeguata deve distinguere tra l’architettura normativa e le sue applicazioni effettive. Da un lato, lo status non era quello della cittadinanza eguale contemporanea. Dall’altro, le comunità non musulmane non erano semplicemente fuori dal diritto: avevano una posizione normativa, forme di protezione, sedi di giudizio e canali di negoziazione. Quelle tutele potevano essere efficaci, ma non erano né uniformi né immuni dall’arbitrio politico.
La differenza è decisiva, sia per chi interpreta quel passato come un’età dell’oro sia per chi lo riduce soltanto a una parentesi di arbitrio. Non basta osservare che esistevano procedure: occorre chiedersi chi poteva usarle, con quali risorse e con quali possibilità di ottenere tutela.
| Dimensione | Ordine storico della dhimma | Cittadinanza costituzionale contemporanea |
|---|---|---|
| Status | Differenziato per appartenenza religiosa | Formalmente eguale per tutti i cittadini |
| Garanzie | Pattizie, giurisdizionali e comunitarie, con applicazione variabile | Diritti individuali universali e costituzionali |
| Pluralismo | Più fori e autonomie confessionali | Libertà religiosa entro una legge comune |
| Limite centrale | Differenza di status | Distanza possibile tra eguaglianza formale e tutela effettiva |
Anche quest’ultimo limite richiede una precisazione. Le diseguaglianze pratiche nelle democrazie contemporanee non rendono equivalente la cittadinanza costituzionale alla dhimma: la prima assume l’eguaglianza di status come principio non negoziabile, la seconda no. Il parallelo ha valore soltanto metodologico: nessun ordinamento va valutato esclusivamente per le sue formule astratte, ma anche per le possibilità reali di accesso alla giustizia e di protezione delle minoranze.
Proceduralismo comparativo: oltre l’assimilazione
Per discutere la giustizia procedurale senza appiattirla su un singolo standard, gli autori si rivolgono al lessico di John Rawls. Il liberalismo politico rawlsiano non è semplicemente l’idea di un compromesso tra visioni del mondo: chiede procedure pubbliche, imparziali e verificabili che rendano legittimo l’esercizio del potere in presenza di un disaccordo ragionevole.
Il saggio non intende dimostrare che l’Islam debba arrivare alle medesime conclusioni del liberalismo. L’argomento è più esigente: la tradizione islamica dispone di ragioni proprie — non mutuate dal lessico liberale — per valorizzare correttezza procedurale, tutela dell’affidamento e limiti al potere.
Questa è la differenza tra assimilazione e comparazione. Assimilare vuol dire misurare una tradizione soltanto sulla sua somiglianza con quella dominante. Comparare significa individuare funzioni comuni senza negare differenze reali di fondamento e di esito. Gli autori propongono un «proceduralismo comparativo»: un lessico condiviso con cui discutere di equità, processo e protezione delle minoranze senza pretendere che tutte le culture giuridiche abbiano la medesima genealogia.
Procedura e sostanza: un limite da non ignorare
Il punto più convincente del saggio è anche il suo limite più delicato. La correttezza procedurale non è sinonimo di eguaglianza sostanziale. La possibilità di ottenere una decisione prevedibile o di ricorrere a un tribunale non annulla una gerarchia di status; tanto meno può neutralizzare le forme di subordinazione che tale gerarchia può produrre.
La proposta degli autori solleva anche una domanda critica. Il proceduralismo è uno strumento prezioso per rendere visibili diritti, vincoli e possibilità di contestazione che una lettura esclusivamente sostanziale rischia di non vedere. Ma, se isolato, può lasciare sullo sfondo la questione decisiva: chi stabilisce lo status delle persone e con quale giustificazione? La procedura può limitare l’arbitrio; non sostituisce il giudizio sulle conseguenze materiali della diseguaglianza.
Le democrazie europee non hanno bisogno di ripristinare categorie giuridiche premoderne. La loro base deve restare la cittadinanza eguale, la libertà di coscienza, la tutela delle minoranze e la legge comune. Il contributo della storia islamica non è fornire una formula istituzionale pronta all’uso, ma ricordare che la protezione del pluralismo richiede istituzioni, procedure e limiti verificabili al potere, non semplici dichiarazioni di principio.
Islam europeo: pluralismo e responsabilità pubblica
Per l’Islam europeo, questa discussione è utile proprio se viene liberata da finalità identitarie. Non serve a dimostrare una superiorità della tradizione islamica né a chiedere eccezioni alla cittadinanza comune. Serve a rendere il confronto più maturo: le tradizioni religiose possono offrire risorse etiche e giuridiche per pensare giustizia, responsabilità e convivenza, ma tali risorse devono dialogare apertamente con i principi costituzionali contemporanei.
Nelle società europee, il contributo delle comunità musulmane non passa attraverso la riproduzione di ordinamenti separati, ma attraverso l’esercizio pieno della cittadinanza: associazioni trasparenti e responsabili, interlocuzione con le istituzioni, mediazione sociale, libertà religiosa effettiva e rispetto della legge comune.
Il proceduralismo comparativo descritto nel saggio può allora essere letto come un principio di responsabilità pubblica: non privilegi per un gruppo, ma regole affidabili, spazi di ascolto e garanzie eguali per chiunque. La questione non è scegliere tra un Islam congelato nel passato e un liberalismo che ignora le differenze. È costruire uno spazio pubblico in cui la fede non sia un sospetto da gestire e il pluralismo non sia una concessione revocabile.
Il lavoro di Kaminski e al-Azami non chiude questo confronto; lo rende più esigente. Chiede di abbandonare le caricature, ma anche di non scambiare la complessità storica per assoluzione morale. È un invito a misurare ogni tradizione, compresa quella liberale, sulla capacità concreta di proteggere dignità, libertà e cittadinanza eguale. Il pluralismo prende forma nelle istituzioni che rendono effettivi questi diritti.
Massimo A. Cozzolino
Riferimenti
- Joseph J. Kaminski e Usaama al-Azami, «Islam, liberal proceduralism, and the case of ahl al-dhimma», Oxford Journal of Law and Religion, 2026, doi: 10.1093/ojlr/rwag010.
- Anver M. Emon, Religious Pluralism and Islamic Law: Dhimmis and Others in the Empire of Law, Oxford University Press, 2012.
- John Rawls, Political Liberalism, Columbia University Press, 1993.


